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Regolamento


REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’AREA

DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE

 

Art. 1 - Corsi di studio dell'Area

1.1  All'Area Didattica dell'Ingegneria Aerospaziale fanno riferimento il corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale (quinquennale) del vecchio ordinamento, i corsi di laurea in Ingegneria Aerospaziale (D.M. 509/2000 e DM. 270/2004) e i corsi di laurea Specialistica (D.M. 509/2000) e Magistrale (D.M. 270/2004) in Ingegneria Aeronautica e Ingegneria Spaziale attivati nella Facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza".

 

Art. 2 - Composizione del Consiglio d'Area

2.1  Il Consiglio d'Area di Ingegneria Aerospaziale è formato dalle seguenti cinque componenti:

  • professori di ruolo
  • ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della legge n. 341/90 che svolgono attività didattica frontale nei corsi di studio attivi definiti nell'art. 1, a qualsiasi titolo e a seguito di delibera del Consiglio stesso
  • i docenti che, per contratto, ricoprono insegnamenti afferenti ai corsi di studio attivi definiti nell'art. 1
  • un rappresentante del personale non docente
  • una rappresentanza degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio attivi definiti nell'art. 1, nella misura del 15% dei componenti di cui ai precedenti punti.

Partecipano altresì al Consiglio d'Area, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incaricati stabilizzati.

2.2  L'afferenza dei professori e dei ricercatori al consiglio è regolata dall'art.4, comma 4 del Regolamento Didattico di Facoltà.

2.3  Il rappresentante del personale non docente è eletto secondo un apposito regolamento che sarà emanato da ogni singolo Consiglio d'Area entro sei mesi dalla sua costituzione secondo le regole definite dall'art. 23 dello Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza" e dal Regolamento di Facoltà.

2.4  La rappresentanza degli studenti è definita mediante nomina da effettuarsi secondo le regole definite dallo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza" e dal Regolamento di Facoltà.

2.5  La composizione del Consiglio d'Area, definita nei precedenti commi, è comunicata al Preside entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico e ha validità a decorrere dal 1 novembre dello stesso anno.

2.6  Tutti i membri del Consiglio hanno il dovere di partecipare alle riunioni di detto Consiglio e hanno i diritti di parola, di proposta e di verbalizzazione su tutte le questioni trattate con le eccezioni qui di seguito specificate.

I professori associati partecipano alle deliberazioni del Consiglio d'Area per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario e alle persone dei professori ordinari.

I ricercatori universitari partecipano alle deliberazioni del Consiglio d'Area ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario e associato e alle persone dei professori ordinari e associati.

I professori a contratto partecipano alle deliberazioni del Consiglio d'Area di appartenenza con diritto di parola per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di docente di ruolo (ordinario, associato o ricercatore) e alle persone dei docenti di ruolo (ordinari, associati o ricercatori).

I rappresentanti dei non docenti e degli studenti partecipano alle deliberazioni del Consiglio d'Area, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti i posti e le persone dei professori di ruolo, dei ricercatori e dei professori a contratto.

 

Art. 3 - Attribuzioni del Consiglio d'Area

3.1  Il Consiglio d'Area esercita tutte le attribuzioni previste per i Consigli di Corso di Laurea dal D.P.R. n. 382/80 e dalla legge n. 341/90.

3.2  Sono compiti del Consiglio d'Area:

  • il coordinamento delle attività di insegnamento per il conseguimento delle lauree e delle lauree specialistiche di cui all'art. 1
  • l’adozione del manifesto degli studi con la previsione delle attività didattiche necessarie al conseguimento del titolo compatibilmente con le risorse a disposizione
  • l'approvazione dei programmi di insegnamento e delle relative propedeuticità
  • la definizione del calendario delle lezioni e delle prove finali relativi ai vari insegnamenti e al conseguimento del titolo
  • l'approvazione delle attività didattiche extra-moenia e il riconoscimento di attività di insegnamento o di percorsi didattici usufruiti dagli studenti in sedi universitarie diverse, anche in relazione ad accordi internazionali
  • l'adozione di nuove modalità didattiche
  • la valutazione dell'attività didattica
  • l'autorizzazione a docenti allo svolgimento di attività didattica fuori sede
  • l'autorizzazione a docenti all'interruzione dell' attività didattica per svolgere altra attività fuori sede
  • l'approvazione dei piani di studio degli studenti
  • la valutazione delle domande di studenti.

3.3  Il Consiglio d'Area formula proposte e pareri al Consiglio di Facoltà in ordine a:

  • modifiche statutarie e al regolamento didattico della Facoltà
  • richieste di attrezzature e di personale docente e non docente, comprese anche le richieste di contratti di docenza e tutoraggio al fine di organizzare le attività d’insegnamento
  • attivazione e disattivazione di discipline
  • progetti didattici e organizzazione didattica della Facoltà.

3.4  Il Consiglio d'Area collabora alla organizzazione e alla realizzazione delle attività di orientamento e tutoraggio organizzate dalla Facoltà.

3.5  Il Consiglio d'Area delibera sulle questioni a lui delegate dal Consiglio di Facoltà.

 

Art. 4 - Elezione del Presidente

4.1  Il Presidente del Consiglio d'Area è eletto a scrutinio segreto tra i professori di ruolo e dura in carica tre anni accademici. Non può essere eletto per più di due volte consecutive.

4.2  L'elezione, a cui partecipano tutti i membri del Consiglio d'Area definiti nel precedente Art. 2, avviene a maggioranza assoluta dei presenti in prima convocazione e a maggioranza relativa nella convocazione successiva; essa è indetta a cura del professore ordinario del Consiglio d'Area più anziano in grado e, a parità di grado, dal più anziano di età (Decano) almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

4.3  In prima attuazione le elezioni del Presidente sono indette dal Preside entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio di Facoltà.

 

Art. 5 - Attribuzioni del Presidente

5.1  Il Presidente del Consiglio d'Area sovrintende e coordina le attività del Corso di Laurea; in particolare:

  • rappresenta il Consiglio d'Area presso gli altri organi della Facoltà
  • convoca il Consiglio d'Area. secondo le modalità di cui agli Artt. 8 e 9, predisponendo l'ordine del giorno delle riunioni; dirige e modera la discussione e garantisce l'osservanza del Regolamento
  • cura l'esecuzione delle delibere; vigila sul rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'Area e provvede alla redazione dei verbali, curandone l'inoltro agli organi accademici competenti
  • coordina le operazioni relative alla organizzazione e gestione degli esami di profitto e di laurea
  • nomina le Commissioni degli esami di profitto e di laurea e, nel quadro generale definito dal Manifesto annuale degli studi e del Regolamento d'Area, cura l'organizzazione delle sedute di laurea e la loro pubblicizzazione
  • coordina ogni altra attività relativa alla gestione della carriera scolastica degli studenti e del recupero della qualifica di studente.

5.2  In tale attività il Presidente è coadiuvato da un Segretario e eventualmente da una Giunta di Presidenza, così come chiarito nel successivo Art. 6.

5.3  Il Segretario è il più giovane in ruolo tra i professori afferenti al Consiglio d'Area; a parità di anzianità in ruolo è il più giovane.

5.4  In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Decano del Consiglio d'Area.

 

Art. 6 - Commissioni e Giunta di Presidenza

6.1  Il Consiglio d'Area può deliberare su proposta del Presidente l'istituzione di Commissioni e di una Giunta di Presidenza con compiti specifici. Le Commissioni e la Giunta provvedono a redigere proposte di delibere in ordine a questioni concernenti argomenti di competenza del Consiglio d'Area e possono avere poteri deliberanti su specifici argomenti stabiliti dal Consiglio; le Commissioni vengono elette dal Consiglio, che ne designerà il Coordinatore, il numero e la categoria dei membri; la Giunta è nominata dal Presidente.

6.2  Il Presidente è membro di tutte le Commissioni con poteri deliberanti.

6.3  Il Presidente ed il Segretario sono membri invitati di tutte le Commissioni.

 

Art. 7 - Convocazione del Consiglio d'Area

7.1  Il Consiglio d'Area è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno. Le sedute straordinarie possono essere tenute per far fronte ad eventi che non siano prevedibili e che richiedano soluzioni particolarmente urgenti; una seduta straordinaria può anche essere richiesta almeno da un quinto dei Consiglieri che ne facciano domanda motivata al Presidente.

7.2  Per motivi inerenti aIl'O.d.G. possono essere programmate sedute in aggiornamento.

7.3  La convocazione dei Consiglieri per sedute ordinarie deve essere fatta con avviso scritto o per posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno; salvo in caso di urgenza, devono essere seguite le garanzie previste dalle norme sulla convocazione degli organi collegiali. La convocazione dei Consiglieri per sedute straordinarie deve essere fatta con avviso scritto o per posta elettronica, almeno due giorni prima dell'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno.

 

Art. 8 - Validità delle adunanze e delle votazioni del Consiglio d'Area

8.1  Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario che tutti coloro che hanno facoltà per intervenirvi, con o senza diritto di voto, siano stati regolarmente convocati.

8.2  Le adunanze e le votazioni sono valide quando sia presente la maggioranza di coloro che hanno diritto al voto sull'argomento in discussione; se, dopo trenta minuti dall'ora fissata per l'apertura della seduta, tale maggioranza non è stata raggiunta, la seduta verrà rimandata e convocata in altra data.

8.3  Nel computo per determinare le maggioranze di cui al presente articolo non si tiene conto dei Consiglieri che abbiano giustificato la loro assenza, mentre si tiene conto dei professori fuori ruolo, del rappresentante del personale non docente e dei rappresentanti degli studenti soltanto se sono presenti.

8.4  Le adunanze sono valide anche se le rappresentanze definite dall'art 2, comma 1 non sono costituite.

 

Art. 9 - Norme finali e transitorie

9.1  Per ogni altra norma non contemplata nel presente regolamento ed in particolare per la regolamentazione delle sedute e delle votazioni vale il regolamento adottato dal Consiglio di Facoltà.